Il Regolamento GS-Fasi è stato approvato da Confindustria e Federmanager.

Edizione in vigore dal 20 dicembre 2023, salvo diversa indicazione contenuta nello stesso.

Articolo 1 - Iscritti

  1. Sono obbligatoriamente iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 13 dello Statuto, le imprese e tutti gli altri soggetti che applichino il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi stipulato tra Confindustria e Federmanager. Sono obbligatoriamente iscritti anche le imprese e tutti gli altri soggetti che applichino un contratto collettivo nazionale di lavoro diverso da quello sottoscritto dalle Parti ma, comunque, stipulato da almeno una di esse o da una Organizzazione nazionale aderente a una di esse, a condizione che detto contratto collettivo nazionale di lavoro preveda la possibilità di iscrizione alla Gestione stessa. Detta iscrizione, nel rispetto dello Statuto e del Regolamento, comporta il medesimo trattamento contributivo ed erogativo. In tali casi tale possibilità resterà subordinata al previo consenso delle Parti, che ne daranno comunicazione al Comitato di Presidenza del FASI.
  2. L’iscrizione di cui al comma precedente comporta l’impegno a contribuire alla Gestione Separata ai sensi del successivo articolo 3 sulla base di quanto stabilito dalle Parti tramite accordo collettivo, con riferimento ai soli dirigenti iscritti all’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria gestita dall’lNPS.
  3. Le imprese e gli altri soggetti di cui al comma 1 devono iscriversi alla Gestione dal momento della nomina/assunzione di almeno un dirigente e sono tenute a comunicare alla Gestione Separata il numero dei dirigenti in servizio, con le modalità e per gli adempimenti di cui al successivo art. 3, comma 1.
  4. Le comunicazioni di cui al precedente comma devono essere effettuate secondo le modalità e i termini stabiliti dal Comitato di Presidenza del FASI e corredate di ogni elemento da questi ritenuto necessario.
  5. L’iscrizione comporta il rispetto degli articoli dello Statuto e del Regolamento del FASI relativi alla Gestione Separata.

Articolo 2 - Entrate - Patrimonio

1. La Gestione provvede ai propri scopi con:

a) i contributi previsti a carico delle aziende e dei dirigenti;
b) le somme residue derivanti dalla liquidazione del Fipdai sulla base degli accordi stipulati tra le Parti;
c) gli interessi di mora, legali e convenzionali;
d) gli interessi e i rendimenti delle disponibilità amministrate;
e) ogni altro provento che spetti o affluisca alla Gestione Separata a qualsiasi titolo anche per lo svolgimento di qualsiasi attività comunque connessa allo scopo sociale.

2. Il patrimonio della Gestione Separata è costituito da ogni bene o credito di cui, a qualsiasi titolo, la Gestione stessa divenga proprietaria o titolare.

Articolo 3 - Contributi

  1. La misura dei contributi è rimessa agli accordi stipulati dalle Parti. Il versamento dei  contributi deve essere effettuato dall’impresa, anche per la parte a carico del dirigente e  previa trattenuta sulla sua retribuzione, con cadenza annuale entro il 31 maggio, salvo  differimento al primo giorno lavorativo utile, quand’anche cadente in festività locale, in  caso di coincidenza con il sabato o con il giorno festivo a carattere nazionale. Il  versamento dei contributi è commisurato al numero dei dirigenti in servizio. A tal fine,  entro la stessa data del 31 maggio, le imprese devono inviare alla Gestione Separata  copia del modello INPS di attestazione della denuncia contributiva relativo al mese di  gennaio dello stesso anno attestante il numero dei dirigenti avuti alle proprie dipendenze  nel corso di tale mese. 
  2. In caso di ritardato versamento dei contributi vi è l’obbligo a corrispondere alla Gestione  Separata, oltre all’importo dei contributi insoluti, un interesse di mora su base annua in  misura non inferiore al tasso legale in vigore nel periodo contributivo interessato, maggiorato di 2,5 punti. 
  3. Su motivata richiesta, potranno essere concesse dilazioni o rateizzazioni, non superiori  a 12 mesi, nel pagamento dei contributi dovuti, stabilendone condizioni e modalità. 
  4. Le modalità del versamento dei contributi e della compilazione e trasmissione delle  relative comunicazioni, dei controlli sulla regolarità contributiva, attraverso i dati in  possesso del FASI ovvero anche per mezzo di enti terzi, sono stabiliti dal Comitato di  Presidenza FASI.

Articolo 4 - Destinatari della prestazione e requisiti

1. La prestazione di cui all’articolo 5 compete al dirigente involontariamente disoccupato:

a) cui nell’anno precedente a quello relativo alla risoluzione del rapporto di lavoro, sia stata corrisposta una retribuzione annua lorda globale non superiore a 1,5 volte il massimale più elevato secondo la normativa del Previndai;
b) che abbia un’anzianità complessivamente maturata nella qualifica, anche in diverse aziende, non inferiore a 18 mesi. Tale anzianità deve essere stata acquisita con rapporti di lavoro regolati dal CCNL Confindustria e Federmanager;
c) al quale viene riconosciuta la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) e norme successive nonché, previa presentazione della relativa domanda e della dichiarazione della cessazione del rapporto di lavoro da parte dell’impresa;
d) che oltre ad essere iscritto all’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria gestita dall’INPS, risulti iscritto all’Agenzia per il Lavoro costituita fra le Parti nell’ambito di Fondirigenti;
e) che si impegni ad aderire, pena la decadenza dal diritto alla prestazione, alle iniziative messe in atto ai fini della sua ricollocazione dalla suddetta Agenzia per il lavoro;

2. Ferme restando tutte le condizioni di cui al punto 1. la prestazione compete anche nel caso in cui l’interruzione del rapporto di lavoro sia intervenuta per:

a) dimissioni per giusta causa;
b) mancato superamento del periodo di prova;
c) licenziamento per cessata attività dell’impresa o a seguito dell’attivazione di procedura concorsuale escludendo le sole situazioni in cui il rapporto non si sia interrotto ma sia proseguito alle dipendenze del curatore fallimentare;

3. La prestazione di cui all’articolo 5, quand’anche ricorrano le condizioni di cui al punto 1, non compete al dirigente:

a) che, alla scadenza del periodo di preavviso, sia in possesso dei requisiti per la pensione;
b) il cui recesso unilaterale da parte del datore di lavoro sia avvenuto per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 del codice civile;
c) la cui azienda con la quale si è risolto il rapporto di lavoro sia iscritta alla Gestione da meno di 1 anno solare; (art.4 comma 5 lettera e);
d) la cui azienda con la quale ha risolto il rapporto di lavoro non abbia assolto al versamento di tutti i contributi previsti per tutti gli anni pregressi nel caso di ritardata iscrizione;
e) la cui azienda con la quale si è risolto il rapporto di lavoro non sia in regola con il versamento di tutti i contributi previsti, salvo il caso in cui tale irregolarità sia imputabile alla cessazione dell’attività aziendale o all’attivazione di una procedura concorsuale;
f) la cui risoluzione del rapporto di lavoro sia avvenuta per sua iniziativa ai sensi degli articoli 13,14,15 e 16 del contratto collettivo nazionale di lavoro;
g) il cui rapporto di lavoro si concluda alla scadenza naturale del contratto a termine; h) il cui rapporto di lavoro cessi per risoluzione consensuale.

4. Nel caso in cui il decesso del dirigente avvenga dopo il conseguimento del diritto alle prestazioni di cui al successivo art. 5, punto 2, i beneficiari della prestazione maturata sono i soggetti di cui all’art. 2122 del codice civile.

Articolo 5 - Prestazioni

La prestazione GS-FASI, prevista per i dirigenti involontariamente disoccupati ai quali viene  riconosciuta per legge l’indennità ordinaria di disoccupazione ASpI prevede per una durata  non superiore a dodici mesi: 

  1. Istituzione di una copertura sanitaria (FASI ed integrativa FASI); 
  2. Istituzione di una copertura assicurativa per morte o invalidità permanente (tale  da ridurre in misura superiore ai 2/3 la capacità lavorativa specifica del  dirigente).

Articolo 6 - Decorrenza della prestazione

La prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, comunque non prima della cessazione del rapporto di lavoro da intendersi, ove presente, come cessazione del periodo di preavviso anche se sostituito dalla relativa indennità. Ovvero, ancora, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta l’iscrizione all’Agenzia per il Lavoro costituita dalle Parti nell’ambito di Fondirigenti, se questa è successiva alle due precedenti. In ogni caso, al fine di armonizzare la gestione con il FASI, la decorrenza delle singole tutele potrà trovare le seguenti applicazioni

a. Copertura sanitaria FASI;

i. Dirigente e suo nucleo familiare già iscritto FASI: al termine del trimestre di copertura;
ii. Dirigente non iscritto al FASI; dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale la sua copertura Sanitaria è venuta meno, escluso suo nucleo familiare.

b. Copertura sanitaria Integrativa al FASI, riferita al dirigente e all’eventuale suo nucleo familiare se iscritto al Fondo, inizierà contestualmente alla copertura FASI.

c. Copertura assicurativa caso morte, decorrenza prevista all’art. 6 comma 1.

Articolo 7 - Domanda di prestazione

  1. Il dirigente che rientri tra i destinatari della prestazione e sia in possesso dei requisiti di  cui all’art. 4 per il riconoscimento della prestazione stessa, deve inoltrare alla Gestione  Separata apposita domanda, anche per il tramite delle Associazioni Territoriali di  Federmanager.  
  2. La domanda dovrà essere presentata su modulo predisposto dalla Gestione Separata  debitamente compilato e corredato di ogni documentazione richiesta, entro e non oltre i  68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, da intendersi, ove presente,  come cessazione del periodo di preavviso anche se sostituito dalla relativa indennità. Il  mancato rispetto dei suddetti termini di presentazione precluderà l’accesso alle  prestazioni previste.

Articolo 8 - Cause di cessazione della prestazione

1. Il dirigente cessa dal diritto alla prestazione:

a) quando sia trascorso il termine massimo di fruizione della prestazione;
b) quando si sia verificata una delle cause previste per legge che determinano la cessazione del diritto a percepire la Nuova Assicurazione Sociale;
c) quando non abbia aderito a iniziative messe in atto dalla Agenzia per il Lavoro costituita dalle Parti nell’ambito di Fondirigenti per la sua ricollocazione;
d) qualora attivi un nuovo rapporto di lavoro ovvero intraprenda una attività autonoma